Art. 9.
(Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa).

      1. Con apposito decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell'acqua, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
      2. Si definisce uso domestico ogni utilizzo d'acqua atto ad assicurare il fabbisogno individuale per l'alimentazione e per l'igiene umane. La tariffa per l'uso domestico deve coprire i costi ordinari di esercizio del servizio idrico integrato, ad eccezione del quantitativo minimo vitale garantito di cui al comma 3.
      3. L'erogazione giornaliera di acqua per l'alimentazione e per l'igiene umane, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a cinquanta litri per persona. Essa è gratuita ed è coperta dalla fiscalità generale.
      4. L'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare un apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera

 

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essenziale di cinquanta litri al giorno per persona di cui al comma 3.
      5. Per le fasce di consumo domestico superiori a cinquanta litri al giorno per persona, le normative regionali individuano fasce tariffarie articolate per scaglioni di consumo tenendo conto:

          a) del reddito individuale;

          b) della composizione del nucleo familiare;

          c) della quantità dell'acqua erogata;

          d) dell'esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.

      6. Le normative regionali definiscono, inoltre, tetti di consumo individuale, comunque non superiori a trecento litri al giorno per abitante, oltre i quali l'utilizzo dell'acqua è assimilato all'uso commerciale. La tariffa è commisurata a tale uso e l'erogazione dell'acqua è regolata secondo i princìpi di cui all'articolo 2.
      7. Le tariffe per tutti gli usi devono essere definite tenendo conto dei princìpi di cui all'articolo 9 della citata direttiva 2000/60/CE e devono contemplare, con eccezione per l'uso domestico, una componente aggiuntiva di costo per compensare:

          a) la copertura parziale dei costi d'investimento;

          b) le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l'impatto delle attività per cui è concesso l'uso dell'acqua;

          c) la copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e di controllo.